ART. 1 - La Sezione di Torino dell’Associazione Nazionale Alpini costituita il 19.02.1920, in base all’art. 21 dello Statuto Nazionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 3.12.1986 n. 993 – registrato alla Corte dei Conti addì 21.01.1987 Registro n. 2 Difesa, foglio 56 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4.2.1987 n. 28, ha la propria sede nella città di Torino.
La Sezione ha il compito di realizzare, direttamente e attraverso i suoi Gruppi, la vita dell’Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi dell’ A.N.A. indicati dall’art. 2 dello Statuto Nazionale.
In particolare la Sezione si propone:
a) tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e gesta;
b) rafforzare tra gli Alpini, di qualsiasi grado e condizione, i vincoli di fratellanza nati dall’adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l’assistenza;
c) favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi;
d) promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell’ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;
e) promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia e all’estero, nel rispetto prioritario dell’identità associativa e della autonomia decisionale.

Per il conseguimento degli scopi associativi la Sezione, quale associazione senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

EMBLEMI

ART. 2 - Gli emblemi: Vessillo per la Sezione – Gagliardetto per i Gruppi – Distintivo per i soci, sono quelli prescritti dall’ art. 3 dello Statuto Nazionale.
L’intervento del Vessillo a manifestazioni e cerimonie deve essere conforme a quanto indicato all’art. 4 del Regolamento Nazionale e deve essere autorizzato dal Presidente della Sezione sentito il Comitato di Presidenza. Analogamente si devono comportare i Gruppi nel confronto del Gagliardetto.
Vessillo e Gagliardetti devono essere conservati e trattati con il rispetto che si addice ai simboli dell’Associazione e devono essere portati in pubblico con dignità, per tutte le manifestazioni che siano conformi agli scopi, al carattere e allo spirito dell’Associazione che è apartitica. Il Presidente della Sezione ed i Capi Gruppo devono vigilare affinché la norma predetta trovi piena e costante applicazione.

SOCI

ART. 3 - Possono far parte dell’Associazione coloro che ne hanno diritto a mente di quanto stabilito dall’Art. 4, 1° comma dello Statuto Nazionale.

Per essere ammessi gli aspiranti devono presentare domanda scritta al Comitato di Presidenza Sezionale, su modulo appositamente predisposto, corredandolo dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti richiesti.

La domanda firmata dall’aspirante, deve essere convalidata da due soci presentatori appartenenti al Gruppo nonché dal Capo Gruppo e sanzionata dalla Giunta di Scrutinio con il visto di almeno due dei suoi componenti.

L’ammissione dei Soci è deliberata dal Comitato di Presidenza Sezionale su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

L’eventuale ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale, previsto dall’art. 5 dello Statuto, deve pervenire alla Segreteria Nazionale entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Comitato di Presidenza Sezionale.

L’ammissione dei Soci può avvenire fino al 30 settembre dell’anno solare ed ha effetto dall’inizio del medesimo ; l’iscrizione richiesta dopo il 1° ottobre ha inizio dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Il socio che cambia residenza deve darne immediato avviso al Capo Gruppo il quale provvede a comunicarlo alla Segreteria Sezionale, su apposito modulo.

ART. 4 - Tutti i Soci hanno uguali doveri e diritti.

Tutti i Soci hanno diritto di frequentare i locali sociali della Sezione e quelli dei Gruppi della Sezione stessa.
In detti locali tutti i Soci dell’Associazione Nazionale Alpini e gli Alpini alle armi sono considerati graditi ospiti.

ART. 5 - Possono fregiarsi della qualifica di soci Aggregati tutti coloro, uomini e donne, che pur non essendo appartenuti alle Truppe Alpine, si riconoscono nei valori della ”alpinità” e condividono gli scopi statutari dell’A.N.A..

La loro attività deve rimanere limitata nell’ambito della Sezione: qualunque loro iniziativa deve essere preventivamente approvata dai rispettivi Consigli Direttivi di Sezione o dei Gruppi di appartenenza.

I soci Aggregati godono dei diritti/doveri dei Soci ordinari, ma non possono indossare il cappello alpino ed essere soggetto di elettorato attivo e passivo.
Essi hanno una specifica tessera e distintivo.

TESSERAMENTO

ART. 6 - Ad ogni socio viene rilasciata la tessera dell’Associazione Nazionale Alpini.

Il tesseramento sociale, pur avendo effetto dal 1° gennaio di ogni anno, ha inizio dal 1° novembre dell'anno precedente e si chiude il 1° ottobre dell'anno corrente.

Entro il 30 settembre i Gruppi devono consegnare alla Sezione gli ultimi talloncini e l’ultimo elenco dei soci nuovi iscritti nell’anno corrente ; provvederanno inoltre al versamento dei bollini eventualmente eccedenti ed al saldo dell’importo ancora dovuto.

Al socio che alla scadenza del 15 marzo non abbia rinnovato la quota associativa verrà sospeso l’invio dei periodici Nazionale e Sezionale.

ORGANI DELLA SEZIONE

ART. 7 - Gli Organi Sociali sono :
a) l’Assemblea Sezionale dei Delegati ;
b) il Presidente della Sezione ;
c) il Consiglio Direttivo Sezionale (C.D.S.) ;
d) i Revisori dei Conti ;
e) la Giunta di Scrutinio ;

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

ART. 8 - L’Assemblea Sezionale dei Delegati delibera, con potere sovrano, nell’ambito dello Statuto Nazionale, sulle attività della Sezione.

Essa è convocata :
- in sede ordinaria entro il 15 marzo di ogni anno;
- in sede straordinaria quando:
a) il Consiglio Direttivo Sezionale ne ravvisa la necessità ;
b) ne sia presentata domanda sottoscritta da almeno un quinto dei Delegati alla Assemblea Sezionale ;
c) per qualsiasi causa il Presidente della Sezione cessi dalle funzioni ovvero i componenti il C.D.S. siano ridotti a meno della metà più uno dei Consiglieri in carica.

Nel caso di cui ai punti b) e c) l’Assemblea deve essere convocata entro 60 giorni dalla richiesta o dalla constatazione della vacanza.

Nei casi di cui ai punti: a) e b) debbono essere indicati i punti specifici da porre all ‘Ordine del Giorno.

Saranno nulle le deliberazioni assunte su questioni non indicate all’Ordine del giorno.

All’Assemblea Sezionale dei Delegati, convocata in sede ordinaria o straordinaria, i soci dei singoli Gruppi sono rappresentati dai rispettivi Delegati, in ragione di uno ogni venticinque soci o frazione superiore a dodici, in regola con il pagamento della quota sociale.

Ai Gruppi aventi meno di 25 soci spetta comunque un Delegato.

ART. 9 - L’Assemblea in sede ordinaria è convocata dal C.D.S. mediante avviso individuale ai Capi Gruppo con comunicazione scritta, affissione di avviso all’albo sezionale e pubblicazione dello stesso sul periodico sezionale almeno trenta giorni prima della data fissata.

Negli avvisi, in tutte le loro forme come individuate dal comma precedente, devono essere riportati l’Ordine del Giorno, la data, l’ora ed il luogo della convocazione e, qualora si debba procedere ad elezioni a cariche sezionali, i nominativi dei soci cessanti dalla carica e la rosa dei candidati alle cariche vacanti.

L’Assemblea Ordinaria dei Delegati viene convocata per :
a) discutere e deliberare in ordine alla relazione morale della Sezione;
b) discutere e deliberare in ordine ai rendiconti consuntivo e preventivo;
c) discutere e deliberare sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
d) eleggere il Presidente della Sezione, il Consiglio Direttivo Sezionale, i Revisori dei Conti, la Giunta di Scrutinio e i Delegati alle Assemblee Nazionali.

Nelle votazioni per le elezioni, a parità di voti, viene proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione ed, in caso di nuova parità, il più giovane di età.

I Delegati in numero non inferiore al cinque per cento degli stessi, anche appartenenti a Gruppi diversi, possono richiedere, presentando alla Segreteria della Sezione entro il 15 Dicembre richiesta motivata, sottoscritta con firma autenticata dai rispettivi Capi Gruppo, che all’Ordine del Giorno dell’Assemblea in sede ordinaria vengano iscritti argomenti di interesse associativo o statutario.

ART. 10 - L’Assemblea in sede straordinaria è convocata dal C.D.S. mediante invio di avviso individuale ai Capi Gruppo, tramite Raccomandata A.R., almeno trenta giorni prima della data fissata.

Tale avviso deve contenere l’indicazione degli argomenti all’Ordine del Giorno, la data, l’ora ed il luogo di convocazione.

I Capi Gruppo dovranno, a loro volta, informare tempestivamente della convocazione i Delegati del loro Gruppo.

ART. 11 - Al Capo Gruppo è assegnato di diritto uno dei posti di Delegato spettante al Gruppo.
Egli può farsi rappresentare all’Assemblea mediante delega scritta, da altro Delegato del Gruppo o, nel caso in cui al Gruppo spetti un solo Delegato, da un socio del Gruppo.

Il Capo Gruppo che riveste contemporaneamente la carica di Consigliere Sezionale non ha tale diritto e pertanto deve essere sostituito da un socio, regolarmente eletto, in base al comma quarto.

Il socio che rivesta la carica di Consigliere sezionale o di Revisore dei Conti sezionale non è eleggibile quale Delegato all’Assemblea sezionale.

Gli altri Delegati sono eletti ogni anno fra i soci del Gruppo, in una Assemblea che dovrà avere luogo entro il 15 gennaio di ogni anno.
Entro il 31 dello stesso mese, gli atti dovranno essere fatti pervenire alla Sezione.

Tutti i soci non Delegati all’Assemblea Sezionale, possono presenziare alle stesse, senza diritto di voto e di intervento alle discussioni.


ART. 12 - All’Assemblea Sezionale ogni Delegato ha diritto a un voto.
Ciascun Delegato può rappresentare al massimo altri due Delegati del proprio Gruppo, che gli abbiano rilasciato delega scritta e firmata.
Tutti i soci debbono presentarsi all’Assemblea muniti di tessera sociale, in regola con l’iscrizione per l’anno di competenza, come documento di riconoscimento.

ART. 13 - L’Assemblea sezionale è valida in prima convocazione qualora il , numero dei partecipanti, presenti o per delega, rappresenti almeno la metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.

L’Assemblea delibera a maggioranza relativa; qualora però il numero dei partecipanti, presenti o per delega, sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera deve essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

L’Assemblea nomina fra i presenti il Presidente dell’Assemblea ed il Segretario il quale redige il verbale della stessa, da presentare al Consiglio Direttivo Sezionale nella prima riunione ed alla Assemblea successiva.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE

ART. 14 - Il Consiglio Direttivo Sezionale (C.D.S.), che è l’organo deliberante della Sezione, è composto da :
- il Presidente sezionale;
- ventiquattro Consiglieri sezionali.

Il C.D.S. provvede, alla prima riunione, nell’ambito del Consiglio stesso ed a maggioranza assoluta, alla nomina o riconferma di:
- tre Vice Presidenti;
- un Segretario del Consiglio ;
- un Vice Segretario del Consiglio ;

Contestualmente, provvede alla nomina o riconferma di un Tesoriere e di un Segretario Generale, individuati tra i Soci della Sezione in regola con il tesseramento.

Le riunioni del C.D.S. sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Le decisioni saranno assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione e cioè del Presidente Sezionale o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente Sezionale più anziano presente.

Fa eccezione la proposta di radiazione di un Socio, nel qual caso occorre la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri.
La proposta stessa deve riportare i voti favorevoli di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Il Segretario del Consiglio redige il verbale di ogni riunione, controfirmato dal Presidente e, dopo l’approvazione del C.D.S., lo stesso viene conservato presso l’Ufficio di Segreteria della Sezione, dove rimane a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta.

ART. 15 - I compiti del C.D.S. sono:
a) deliberare sugli argomenti .posti all’ordine del giorno;
b) esaminare la bozza della Relazione Morale della Sezione e, previa discussione, approvarla per la presentazione all’Assemblea Ordinaria Annuale;
c) esaminare il Bilancio Consuntivo annuale della Sezione e quello di previsione, discuterli ed approvarli per la presentazione all’Assemblea Ordinaria Annuale.
d) esaminare l’Ordine del Giorno dell’Assemblea Nazionale dei Delegati ;
e) vigilare sulla consistenza e conservazione del patrimonio sezionale e sui capitoli di spesa del bilancio annuale;
f) vigilare sull’osservanza dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionale e Sezionale ;
g) nominare, tra i Soci della Sezione, delle Commissioni di studio o di lavoro presiedute, di norma, da un Consigliere;
h) ratificare la elezione dei Delegati e dei Vice Delegati di Zona, eletti dai Capi Gruppo interessati, ai sensi dell'art. 24, 2°comma;
i) provvedere alla nomina dei Responsabili delle Attività Sezionali (Protezione Civile, Sport, ecc.) ;
j) svolgere la funzione di organo disciplinare di 1° grado, secondo la norma dell’art. 37 bis dello Statuto Nazionale ;
k) ratificare le candidature a cariche nazionali di soci della Sezione;
l) determinare le modalità di gestione e fruizione della sede sezionale.

Il C.D.S. ha facoltà di delegare parte dei suoi poteri al Comitato di Presidenza; può assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del Consiglio Direttivo Sezionale ed invitarli a presenziare a sedute dello stesso, senza diritto di voto.

DEL PRESIDENTE

ART. 16 - Il Presidente per essere eletto, deve possedere una anzianità di appartenenza alla Sezione di almeno cinque anni consecutivi.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.
La carica è incompatibile con cariche elettive politico-amministrative (art. 8 bis dello Statuto)

Il Presidente:
a) rappresenta la Sezione a tutti gli effetti e, qualora la stessa debba costituirsi in giudizio, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del C.D.S.;
b) convoca il C.D.S. in via ordinaria di regola una volta al mese, con opportuna comunicazione comprensiva dell’Ordine del Giorno; in via straordinaria entro quindici giorni dalla richiesta, se sollecitata per iscritto da un minimo di dieci Consiglieri e consegnata alla Segreteria della Sezione con l’indicazione degli argomenti da trattare;
c) può sempre personalmente o per mezzo di un suo delegato, intervenire alle assemblee ed alle riunioni dei Gruppi, nonché disporvi ispezioni;
d) è Presidente del Comitato di Redazione del periodico sezionale “CIAO PAIS”;
e) predispone la Relazione Morale della Sezione da sottoporre all’esame ed all’approvazione del C.D.S. prima della convocazione dell’Assemblea Ordinaria annuale.

Qualora egli sia assente od impedito, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente più anziano di carica ed, in assenza contemporanea dei tre Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano di carica, ovvero di iscrizione alla Sezione o, infine, di età.

DEI VICE PRESIDENTI

ART. 17 - I Vice Presidenti, per essere nominati, devono possedere una anzianità di appartenenza alla Sezione di almeno 4 anni consecutivi.

Durano in carica un anno e possono essere riconfermati fino alla scadenza del loro mandato di Consigliere sezionale.

In caso di nomina contemporanea la loro anzianità è determinata dall’anzianità di elezione a Consigliere Sezionale ed, in caso di parità dalla data di iscrizione alla Sezione, ove la stessa sia contemporanea, sarà determinante la data di nascita (più anziano).

Qualora si dovessero sostituire uno o più Vice Presidenti, il C.D.S. provvederà alla nomina del successore, scelto tra i Consiglieri Sezionali, che assumerà la stessa anzianità di mandato del predecessore.

DEI CONSIGLIERI

ART. 18 - I Consiglieri per essere eletti, devono possedere una anzianità di appartenenza alla Sezione di almeno tre anni consecutivi.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutiva; possono di nuovo essere rieletti successivamente, con le stesse modalità, dopo l’interruzione di un anno.

Ogni anno i Consiglieri si rinnovano per un terzo.

Qualora un Consigliere venga a mancare, verrà sostituito dal primo dei non eletti nell’ultima votazione assembleare, assumendone l’anzianità, e sarà però rieleggibile qualora la sostituzione avvenga nella 2^ metà del triennio.
In caso di rinnovo totale del Consiglio Direttivo Sezionale, l’anzianità dei nuovi eletti viene determinata dalla data di iscrizione alla Sezione; in caso di parità, dalla data di nascita (più anziano).

I Consiglieri sezionali, su invito della Presidenza sezionale, devono a turno presenziare alle manifestazioni sezionali e dei Gruppi.

Il Consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive al C.D.S., decade dal proprio mandato.

La carica di Consigliere sezionale è incompatibile con qualsiasi altra carica Sezionale e Nazionale.

DEL COMITATO DI PRESIDENZA

ART. 19 - E’ costituito, in seno al C.D.S., il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente della Sezione, dai tre Vice Presidenti, dal Segretario Generale e dal Tesoriere.

Sulla scorta delle direttive programmatiche disposte dal C.D.S., studia ed elabora i provvedimenti da sottoporre all’approvazione dello stesso.

Nei soli casi di maggiore urgenza ed improrogabilità, assume i necessari provvedimenti, salvo ratifica del C.D.S..

Le riunioni del Comitato di Presidenza devono avvenire di regola una volta al mese.

DEL SEGRETARIO GENERALE

ART. 20 - Il Segretario Generale è responsabile della segreteria sezionale e dei dipendenti della stessa.
E’ responsabile del tesseramento e dei rapporti con la segreteria nazionale.
Vigila sulla fruizione della sede sezionale da parte dei soci e sulla manutenzione ordinaria della stessa.
Deve prendere parte, senza diritto di voto, alle riunioni del C.D.S..
La carica di Segretario Generale non è compatibile con quella di Consigliere Sezionale.

DEL TESORIERE

ART. 21 - Il Tesoriere è responsabile della corretta tenuta della contabilità sezionale, dei pagamenti e dei flussi finanziari.
Redige ogni quadrimestre una situazione contabile da presentare al C.D.S.; predispone, di concerto con il Comitato di Presidenza, il bilancio consuntivo annuale e quello di previsione, da sottoporre alla approvazione del C.D.S. prima dell'Assemblea ordinaria annuale.
Può prendere parte alle riunioni del C.D.S., non ha diritto di parola né di voto ma, laddove il C.D.S. tratti argomenti di sua competenza, dovrà essere interpellato dal Presidente del Consiglio Sezionale.
La carica di Tesoriere non è compatibile con quella di Consigliere Sezionale.

REVISORI DEI CONTI

ART. 22 - I Revisori dei Conti in numero di cinque (tre effettivi e due supplenti) devono possedere una anzianità di appartenenza alla Sezione di almeno tre anni consecutivi; sono eletti dall’Assemblea Sezionale; durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.
Ogni anno i Revisori devono essere rinnovati per un terzo dei membri effettivi.
Essi dovranno, entro quindici giorni dalla loro elezione, nominarsi un Presidente.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere Sezionale.

Essi hanno il compito della vigilanza continua sulla contabilità sezionale.
Su esplicito invito del Presidente del Consiglio essi partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del C.D.S..

La relazione annuale sui rendiconti consuntivi e preventivi dovrà essere presentata al C.D.S. prima dell’Assemblea.
I Revisori dei Conti devono curare che i rendiconti consuntivi e preventivi, accompagnati dalla loro relazione, siano depositati in Segreteria sezionale, a disposizione dei soci, almeno otto giorni prima dell’Assemblea.

GIUNTA DI SCRUTINIO

ART. 23 - La Giunta di Scrutinio è composta da tre membri elettivi e dal Segretario Generale, membro di diritto.
I membri elettivi, devono possedere un’anzianità di appartenenza alla Sezione di almeno tre anni consecutivi; vengono eletti dall’Assemblea sezionale; durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.
Ogni anno la Giunta deve essere rinnovata per un terzo dei membri elettivi.

Essi devono nominarsi un Presidente entro 15 giorni dalla loro elezione.

La Giunta di Scrutinio ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio, di verificarne i requisiti e di controllare che sulle domande stesse siano riportate le notizie richieste per i nuovi Soci.

Le domande devono essere esaminate entro quindici giorni dalla loro presentazione e restituite alla Segreteria Sezionale con la firma di almeno due dei componenti della Giunta di Scrutinio.

Per le domande di ammissione respinte, il Presidente della Giunta di Scrutinio deve inoltrare al Presidente della Sezione un rapporto riservato, contenente i motivi della reiezione.

E’ facoltà della Giunta di Scrutinio di addivenire a periodiche verifiche del Repertorio dei Soci.

DELEGATI DI ZONA

ART. 24 - Allo scopo di ottimizzare l’interazione associativa tra i Gruppi ed al fine di mantenere più stretti contatti tra questi e la Sezione, i Gruppi limitrofi si riuniscono spontaneamente e volontariamente in Zone, la cui costituzione ed il cui perimetro vengono confermati dal C.D.S..

Ad ogni zona sono preposti un Delegato ed un Vice Delegato che vengono eletti, a scrutinio segreto, dai Capi Gruppo interessati entro la data di svolgimento dell’Assemblea Sezionale dei Delegati; durano in carica due anni.
Il C.D.S. ratifica tale elezione.

I Delegati di Zona possono essere sempre riconfermati.

Essi hanno il compito di coordinare le attività e le manifestazioni dei Gruppi della Zona che li ha eletti e possono presenziare alle assemblee annuali dei Gruppi stessi.
Essi esercitano funzioni consultive.

Devono riferire tempestivamente alla Presidenza Sezionale sulle iniziative, necessità ed eventuali controversie di qualsiasi genere sorte nei singoli Gruppi o fra Gruppi della stessa Zona e/o di altre Zone.

Essi possono presenziare alle sedute del C.D.S., non hanno diritto di parola né di voto, ma, laddove il C.D.S. tratti argomenti d’interesse per la Zona di competenza, essi dovranno essere interpellati dal Presidente del Consiglio Sezionale.

La carica di Delegato di Zona non è compatibile con quella di Consigliere Sezionale.

ATTIVITA’ SEZIONALI

ART. 25 - I responsabili delle Attività Sezionali (Protezione Civile, Sport, ecc.) debbono essere portatori di conoscenze /competenze specifiche.
Ove non Consiglieri vengono individuati tra i soci della Sezione.

Essi possono presenziare alle sedute del C.D.S., non hanno diritto di parola ne’ di voto ma, laddove il C.D.S. tratti argomenti di interesse specifico, essi dovranno essere interpellati dal Presidente del Consiglio Sezionale.

Essi agiscono in base agli indirizzi impartiti dal C.D.S. .
Essi rispondono al C.D.S. del loro operato materiale e finanziario.

COMMISSIONI

ART. 26 - Le Commissioni aventi carattere organizzativo e/o consultivo, nominate nell’arco dell’anno dal C.D.S. ai sensi dell’art. 15, vengono formate per determinati compiti stabiliti volta per volta dal C.D.S. stesso.

Le Commissioni sono presiedute, di norma, da un Consigliere Sezionale delegato dal C.D.S. .

Il Presidente della Sezione ed i Vice Presidenti possono assistere alle sedute delle Commissioni.
I Presidenti delle Commissioni relazioneranno al C.D.S. sulla loro attività, ed eventuali provvedimenti e delibere dovranno essere preventivamente sottoposti alla approvazione dello stesso C.D.S. .

PERIODICO SEZIONALE

ART. 27 - Il periodico “Ciao Pais”, redatto ed edito in proprio in conformità agli scopi associativi di cui all’art. 1 del presente regolamento, rappresenta l’organo ufficiale di stampa della Sezione.

Il C.D.S. nomina annualmente, scegliendo tra i soci della Sezione, il Direttore responsabile e il Comitato di Redazione.
Presidente del Comitato di Redazione è il Presidente della Sezione.

Il Comitato di Redazione provvede alla scelta degli articoli e ne cura la pubblicazione.

Il Direttore e i Redattori possono assistere alle riunioni del C.D.S. e alle Assemblee Sezionali.

Il periodico viene inviato gratuitamente a tutti i soci in regola col tesseramento della Sezione.

GRUPPI

ART. 28 - La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere rivolta al Presidente della Sezione da chi ne ha preso l’iniziativa ed ha raccolto l’adesione del numero minimo di dieci Soci, come previsto dall’Art. 27 dello Statuto Nazionale.

ART. 29 - L’Assemblea di Gruppo deve eleggere il Capo Gruppo, il Segretario ed il Cassiere. Appena il numero dei Soci lo consentirà si potrà eleggere uno o più Vice Capo Gruppo, un Consiglio di Gruppo, e i Revisori dei Conti, quando l’Assemblea ciò abbia deliberato, stabilendone il numero da eleggere.

ART. 30 -Il Capo Gruppo, il Segretario ed il Cassiere nonché - se previsti ed eletti - il Vice Capogruppo, i Consiglieri di Gruppo ed i Revisori dei Conti possono durare in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

ART. 31 - Ogni anno, nel periodo 1° dicembre - 15 gennaio, il Capo Gruppo deve riunire i soci in Assemblea ordinaria dandone comunicazione scritta alla Presidenza Sezionale almeno quindici giorni prima della data fissata per:
a) discutere la Relazione Morale ed il Rendiconto dell’anno trascorso;
b) determinare la quota sociale spettante al Gruppo;
c) discutere e deliberare su argomenti interessanti l’attività del Gruppo;
d) eleggere le cariche di Gruppo, compresi i Delegati alle Assemblee sezionali, in base a quanto previsto dal precedente art. 11.

Tutti i soci del Gruppo hanno diritto di intervenire personalmente all’Assemblea.
Possono farsi rappresentare mediante mandato scritto da un altro socio del Gruppo, ma ciascun socio non potrà rappresentare più di altri quattro soci.

ART. 32 - L’Assemblea Straordinaria di Gruppo può essere convocata ogni qual volta il Capo Gruppo lo ritenga opportuno o quando almeno un decimo dei Soci, con il minimo di cinque, ne facciano richiesta al Capo Gruppo, e per conoscenza al Presidente della Sezione, specificandone i motivi. In questo caso la riunione deve avvenire nel termine di due settimane dalla richiesta, altrimenti la convocazione sarà fatta dal Presidente della Sezione, entro altre due settimane.

Per le riunioni delle Assemblee di Gruppo, il Capo Gruppo sceglierà il modo migliore, in relazione alla situazione locale, per informare i Soci.

Di ogni riunione dell’Assemblea di Gruppo deve essere data notizia , entro quindici giorni, al Presidente della Sezione, con la indicazione degli argomenti trattati e delle decisioni adottate.

ART. 33 - Copia della Relazione Morale e Finanziaria approvata in Assemblea dai soci e relativo rendiconto, le cariche del Gruppo e l’elenco dei nominativi dei Delegati alle Assemblee Sezionali devono essere comunicati entro e non oltre il 31 gennaio ; entro tale periodo, in linea di massima, dovrà anche essere segnalata la data nella quale avrà luogo la manifestazione di Gruppo.

Il C.D.S. può richiedere i documenti giustificativi e disporre l’esame da parte dei Revisori dei Conti della Sezione.

ART. 34 - Ogni Socio del Gruppo ha diritto di presentare reclamo scritto al Delegato di Zona contro qualunque delibera concernente l’attività del Gruppo cui appartiene.
Questi, essendo fallito ogni tentativo di conciliazione bonaria, dovrà rendere edotto della controversia il C.D.S. .

AGGREGAZIONI COLLATERALI

ART. 35 - Le aggregazioni spontanee collaterali alle attività della Sezione o dei Gruppi (patronesse, famiglie penne mozze, amici degli alpini, cori, fanfare, ecc.) possono validamente costituirsi con l’approvazione dei rispettivi Consigli Direttivi.

Qualunque loro iniziativa esterna all’ambito Sezionale deve essere preventivamente approvata dai Consigli Direttivi di Sezione o di Gruppo.

I componenti, ove già non Soci ordinari, per poter frequentare le sedi sociali, ricevere i periodici nazionale e sezionale e fregiarsi dell’apposito distintivo dovranno essere regolarmente iscritti all’A.N.A. fra i Soci Aggregati.

SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE O DI UN GRUPPO

ART. 36 -Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da una Assemblea straordinaria, rispettivamente di Sezione o di Gruppo.
Per la validità di questa Assemblea dovranno essere presenti, personalmente o per delega, almeno i due terzi degli aventi diritto, e la relativa delibera deve essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.
In caso di scioglimento della Sezione o del Gruppo il patrimonio Sociale passa in Amministrazione ai componenti dell’ultimo Consiglio Direttivo sezionale o di Gruppo in carica alla data dello scioglimento, i quali ne terranno gestione separata per un triennio per le eventualità della ricostruzione della Sezione o del Gruppo. Trascorso tale termine, le attività stesse resteranno acquisite al patrimonio dell’A.N.A. .

ART. 37 - Il Consiglio Direttivo Sezionale può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi Soci si riduca per oltre un anno al disotto del minimo stabilito dall’Art. 27 dello Statuto Nazionale.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38 - Per tutto ciò che non è particolarmente previsto dal presente Regolamento, e per quanto potrà essere necessario per la interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento nazionali.

ART. 39 - Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.



***Norma transitoria per l’art. 22
Nella eventualità che più Revisori effettivi vengano a decadere nello stesso anno, continua a valere la norma del rinnovo per un terzo ogni anno. L’anzianità degli eletti è stabilita dai voti riportati nella loro elezione.